Estratto dal Codice di Autoregolamentazione Internet@Minori
Art. 3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori
L’Aderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home page) dei propri servizi un riferimento “TUTELA DEI MINORI”, chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull’esistenza degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione al Comitato di Garanzia di cui all’art. 6 delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia.
Art. 3.2 Servizi di navigazione differenziata
L’Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle Famiglie, agli Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche e alle Aggregazioni giovanili Servizi di navigazione differenziata che dovranno essere chiaramente identificati come tali, ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio di non discriminazione, tali servizi non potranno impedire l’accesso ai contenuti sicuri offerti dai Content provider aderenti.
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Art. 3.4 Identificatori d’età
L’Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell’età dell’Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità.
In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire all’identità, al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica, all’eventuale pseudonimo (“alias” o “nick name”), all’indirizzo Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente.

Disegno di Legge n. 4599
Ministro pari opportunità
on.le Prestigiacomo
Interrogazione Parlamentare
on. Cristiana Muscardini
Codice di Autoregolamentazione
INTERNET@MINORI
Proposta di Legge n. 3235
on.le Francesca Martini
Proposta di Legge n. 3122
on.le Cima